Legge sul sovraindebitamento. Un rimedio per imprese e consumatori

LA LEGGE SUL SOVRAINDEBITAMENTO. UN  RIMEDIO POCO CONOSCIUTO

La legge 3/2012 ha previsto l’introduzione  nel ns. sistema normativo delle procedure di sovraindebitamento ( piano del consumatore ed accordo di composizione della crisi), che possono rappresentare un efficace strumento per evitare  le conseguenze sociali ed economiche delle esecuzioni immobiliari.

Nello spirito della legge, queste procedure hanno lo scopo di risolvere situazioni di sovraindebitamento valutate come irreversibili, prospettando tra l’altro la sospensione o l’estinzione dell’esecuzione forzata dei beni del debitore, quali in particolare abitazioni e terreni.

Purtroppo questi istituti risultano essere poco utilizzati. Nella nostra Provincia   sono poche decine le procedure di questo tipo iscritte a ruolo presso il Tribunale di Ragusa negli anni 2019, 2020 e 2021.

Tra le cause principali dell’insuccesso di questi istituti si possono annoverare senza dubbio da una parte la scarsa conoscenza degli stessi da parte dei cittadini, e dall’altra una serie di disposizioni limitative tra le quali,  la preclusione dell’applicabilità delle agevolazioni offerte dal  piano del consumatore ad un’ampia casistica di sovra- indebitati, ritenuti “non meritevoli”, e la necessita di ottenere il voto favorevole degli uffici fiscali e previdenziali per l’accordo di composizione della crisi, cosa che non si verifica quasi mai.

Per ottenere i possibili benefici della procedura il debitore doveva essere riconosciuto come meritevole.

Coerentemente con questa visione, l’orientamento   giurisprudenziale dei nostri Tribunali, dovendo accertare in positivo la sussistenza del requisito della meritevolezza, ha escluso dall’omologa una  parte  cospicua delle casistiche presentate al Giudice, ammettendo solo alcune limitate ipotesi circoscritte, come ad esempio                   “ perdita lavoro, gravi malattie sopravvenute” , derivanti dai cosiddetti shock – esogeni.

In una fase di profonda recessione economica come quella che stiamo attraversando, era auspicabile eliminare queste preclusioni all’accesso alle procedure di sovraindebitamento.

E’ senza dubbio apprezzabile che, in sede di conversione del D.L 137 2020 (decreto ristori) , l’art 4 ter titolato “ semplificazioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento “, abbia ampiamente modificato la legge 3/2012, anticipando  le disposizioni semplificative del nuovo codice della crisi, con il chiaro scopo di agevolare l’accesso alle procedure in oggetto.

In special modo il comma 1 lett g del predetto art 4,  che riscrive l’art 12 bis della legge 3/2012, non prevede più alcun riferimento al principio della meritevolezza, requisito prima  necessario per omologare il piano.

Dopo questa importante modifica non è più richiesto una valutazione  ( esclusi i casi di colpa grave , malafede o  frode), in taluni casi  severa ed a volte perfino moralistica, della condotta del debitore, spesso punita con l’inibizione all’accesso ai benefici previsti dal piano del consumatore, e con la conseguenza di precludergli la riabilitazione.

Ma le modifiche  introdotte dal D.L. 137/2020,  con l’emendamento “Pesco” dal nome del Presidente della 5ª Commissione permanente (Bilancio) al Senato, non finiscono qui.

Il nuovo comma 3 quater dell’ art 12 L.3/2012, introduce il cosiddetto “cram down fiscale “. Il Giudice omologa l’accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, quando il loro voto è decisivo per il raggiungimento delle maggioranze necessarie per approvare il piano e quando la proposta di soddisfacimento dei predetti Enti è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. Quindi si può ipotizzare per il futuro la possibilità di falcidiare persino i crediti fiscali e previdenziali.

Per concludere il legislatore a seguito delle predette modifiche vuole perseguire finalità economicistiche permettendo a quanti più cittadini ed imprese di risolvere situazioni di sovraindebitamento, con la finalità ultima di consentire la loro ripartenza e reintegrazione  nel circuito economico e finanziario.

Giuseppe Cassarino

Dottore Commercialista – Revisore Contabile

Tel 0932 865206 – e-mail cassarino@studiocassarino.com

 

ACP Consulting - Giuseppe Cassarino
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