LA LEGGE SUL SOVRAINDEBITAMENTO. UN RIMEDIO POCO CONOSCIUTO
La legge 3/2012 ha previsto l’introduzione nel ns. sistema normativo delle procedure di sovraindebitamento ( piano del consumatore ed accordo di composizione della crisi), che possono rappresentare un efficace strumento per evitare le conseguenze sociali ed economiche delle esecuzioni immobiliari.
Nello spirito della legge, queste procedure hanno lo scopo di risolvere situazioni di sovraindebitamento valutate come irreversibili, prospettando tra l’altro la sospensione o l’estinzione dell’esecuzione forzata dei beni del debitore, quali in particolare abitazioni e terreni.
Purtroppo questi istituti risultano essere poco utilizzati. Nella nostra Provincia sono poche decine le procedure di questo tipo iscritte a ruolo presso il Tribunale di Ragusa negli anni 2019, 2020 e 2021.
Tra le cause principali dell’insuccesso di questi istituti si possono annoverare senza dubbio da una parte la scarsa conoscenza degli stessi da parte dei cittadini, e dall’altra una serie di disposizioni limitative tra le quali, la preclusione dell’applicabilità delle agevolazioni offerte dal piano del consumatore ad un’ampia casistica di sovra- indebitati, ritenuti “non meritevoli”, e la necessita di ottenere il voto favorevole degli uffici fiscali e previdenziali per l’accordo di composizione della crisi, cosa che non si verifica quasi mai.
Per ottenere i possibili benefici della procedura il debitore doveva essere riconosciuto come meritevole.
Coerentemente con questa visione, l’orientamento giurisprudenziale dei nostri Tribunali, dovendo accertare in positivo la sussistenza del requisito della meritevolezza, ha escluso dall’omologa una parte cospicua delle casistiche presentate al Giudice, ammettendo solo alcune limitate ipotesi circoscritte, come ad esempio “ perdita lavoro, gravi malattie sopravvenute” , derivanti dai cosiddetti shock – esogeni.
In una fase di profonda recessione economica come quella che stiamo attraversando, era auspicabile eliminare queste preclusioni all’accesso alle procedure di sovraindebitamento.
E’ senza dubbio apprezzabile che, in sede di conversione del D.L 137 2020 (decreto ristori) , l’art 4 ter titolato “ semplificazioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento “, abbia ampiamente modificato la legge 3/2012, anticipando le disposizioni semplificative del nuovo codice della crisi, con il chiaro scopo di agevolare l’accesso alle procedure in oggetto.
In special modo il comma 1 lett g del predetto art 4, che riscrive l’art 12 bis della legge 3/2012, non prevede più alcun riferimento al principio della meritevolezza, requisito prima necessario per omologare il piano.
Dopo questa importante modifica non è più richiesto una valutazione ( esclusi i casi di colpa grave , malafede o frode), in taluni casi severa ed a volte perfino moralistica, della condotta del debitore, spesso punita con l’inibizione all’accesso ai benefici previsti dal piano del consumatore, e con la conseguenza di precludergli la riabilitazione.
Ma le modifiche introdotte dal D.L. 137/2020, con l’emendamento “Pesco” dal nome del Presidente della 5ª Commissione permanente (Bilancio) al Senato, non finiscono qui.
Il nuovo comma 3 quater dell’ art 12 L.3/2012, introduce il cosiddetto “cram down fiscale “. Il Giudice omologa l’accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, quando il loro voto è decisivo per il raggiungimento delle maggioranze necessarie per approvare il piano e quando la proposta di soddisfacimento dei predetti Enti è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. Quindi si può ipotizzare per il futuro la possibilità di falcidiare persino i crediti fiscali e previdenziali.
Per concludere il legislatore a seguito delle predette modifiche vuole perseguire finalità economicistiche permettendo a quanti più cittadini ed imprese di risolvere situazioni di sovraindebitamento, con la finalità ultima di consentire la loro ripartenza e reintegrazione nel circuito economico e finanziario.
Giuseppe Cassarino
Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Tel 0932 865206 – e-mail cassarino@studiocassarino.com